Art. 33.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri, ivi comprese le minori entrate, derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 37.100.000 euro per l'anno 2007, a 40.000.000 di euro per l'anno 2008, a 50.000.000 di euro per l'anno 2009 e a 32.850.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per il triennio 2007-2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.